Anci Lombardia LogoRegione Lombardia Logo
Notizie

08|04

2021

di Vittorio Ricciardelli

Antiriciclaggio

Avvio delle verifiche in presenza di indici di anomalia antiriciclaggio, tutele e conseguenze

Dall’originaria formulazione della normativa antiriciclaggio, risalente al 1991, che ha sempre inquadrato la pubblica amministrazione come soggetto obbligato nell’attività di accertamento e segnalazione delle operazioni sospette, potenzialmente finalizzate al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo internazionale, con le modifiche apportate dal D. Lg.vo 25/05/2017 n. 90, la pubblica amministrazione è stata “stralciata” dall’insieme dei soggetti obbligati ed inquadrata in un posizione a se stante, sgravata dagli oneri e dalle sanzioni previste per i soggetti obbligati.

In virtù di tale cambiamento, oltre ad essere stata ristretta la cerchia degli uffici della pubblica amministrazione interessati dalla specifica normativa (mentre in origine, seppure per astratto, tutti gli uffici della pubblica amministrazione risultavano coinvolti), da un obbligo di espletamento dell’attività di accertamento, si è passati ad un rapporto di collaborazione attiva.

Nel momento in cui è stata fatta rilevare la circostanza di cui al periodo che precede, da parte dei più è stata colta l’occasione per esprimere il proprio dissenso rispetto all’assolvimento delle ulteriori prassi operative, percepite come un aggravio dell’ordinaria attività svolta, senza tenere conto del fatto che, in realtà e all’atto pratico, chi più, chi meno, si è già trovato ad affrontare situazioni potenzialmente meritevoli di approfondimento, rispetto alle quali, in passato, non è stato dato ulteriore corso semplicemente perché non si sapeva cosa fare.

In tal senso è puntualmente emerso che, proprio i soggetti che avevano palesato ritrosità nel farsi carico delle nuove prassi, già in passato ed in totale autonomia avevano avuto l’intuizione che alcune pratiche trattate, seppure formalmente ineccepibili sotto il profilo amministrativo ed immuni da evidenze di natura penale, erano caratterizzate da situazioni anomale che, non sapendo come poter fare emergere, avevano provocato in loro un senso di impotenza;

ora, grazie alla conoscenza della normativa antiriciclaggio, quel “vuoto” può considerarsi colmato.

Oltre a tale possibilità di “sfogo”, deve essere tenuto in considerazione il fatto che l’esercizio di tale attività da parte degli uffici interessati non è una facoltà ma, bensì, un dovere d’ufficio da cui, in analogia a quanto previsto per i soggetti obbligati (istituti di credito, commercialisti, avvocati, ecc…), consegue l’applicazione delle garanzie di cui all’art. 35, punto 4, del decreto (231/2007), il cui dettato sancisce che in capo ai segnalatori, nell’ambito della specifica attività, non si applicano le responsabilità in tema di violazione della privacy e/o da altre restrizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Poiché il decreto in narrativa prevede espressamente che il personale della pubblica amministrazione [(rientrante negli ambiti di competenza di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), b) e c)] debba essere adeguatamente preparato per l’espletamento di tale attività [(art. 10, comma 5, del decreto 231/2007)], da ciò si può trarre la logica conclusione che, sino a quando i soggetti interessati non avranno ricevuto la prescritta attività formativa, gli stessi non potranno essere considerati inadempienti in caso di omessa istruttoria antiriciclaggio.

Quest’ultimo aspetto trova la sua ragione d’essere e si allinea a quanto avvenuto in passato allorquando, pur rivestendo la qualità di “soggetti obbligati” e risultando inadempienti, non risulta sia mai stata mossa alcuna contestazione alle pubbliche amministrazioni.

Ciò è avvenuto perché la UIF ha tenuto in considerazione il fatto che mancavano le linee guida per individuare le condotte sospette meritevoli di segnalazione, vuoto colmato solo a decorrere dal 25 settembre 2015, epoca in cui, a cura del Ministro degli Interni, sono stati emanati gli “indici di anomalia” specifici per le pubbliche amministrazioni.

Fatte tutte tali premesse, in relazione al su citato dovere d’ufficio, risulta utile approfondire l’aspetto andando a considerare le conseguenze che potrebbero scaturire in caso di omissione, ed i vantaggi che, diversamente, possono derivare in caso di adempimento.

L’omissione di atti d’ufficio è il delitto contemplato dall’art. 328 c.p. che sanziona “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo ….

Al riguardo emergono i seguenti punti di convergenza tra la norma antiriciclaggio e la specifica norma incriminante:

  • i motivi di giustizia (reato di riciclaggio, autoriciclaggio e/o di terrorismo);
  • i motivi di sicurezza pubblica (finanziamento del terrorismo internazionale);
  • il ritardo (l’art. 3, punto 1, delle istruzioni del Direttore della UIF per la P.A. dispone che le comunicazioni siano effettuate senza ritardo).

Ma ciò non è tutto, in quanto la condotta omissiva di cui sopra potrebbe ricondursi, ad esempio, al più grave reato di corruzione di pubblico ufficiale (art. 319 c.p.).

In proposito è opportuno tenere presente il dettato di cui all’art. 1, punto 3, delle istruzioni del Direttore della UIF per le PP.AA.:

La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le Pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

La sostanza che si può trarre dalle “pieghe” di tale direttiva è che la comunicazione di una operazione sospetta, seppure omessa da parte di un ufficio avente specifica pertinenza, potrebbe pervenire alla UIF a cura di un altro ufficio, che abbia la possibilità di ricostruire i fatti in via autonoma e senza che l’ufficio direttamente pertinente possa averne notizia.

A mero titolo esemplificativo, volendo ipotizzare una situazione sul piano pratico di come ciò potrebbe concretizzarsi, basti pensare alla circostanza in cui, a seguito di una istruttoria derivata dalla presentazione di una SCIA, pur sussistendo plurimi motivi di sospetto, idonei ad avviare approfondimenti per giungere poi a formalizzare una comunicazione alla UIF, il tutto venga volutamente omesso dal personale del SUAP.

Parallelamente a ciò, a seguito di attività di controllo [(vedasi l’art. 10, 1° co., D. Lg.vo 231/2007)] attuata rispetto alla medesima attività da parte del personale della polizia locale, questi ultimi hanno avviato approfondimenti e verifiche sfociate nella formalizzazione di una comunicazione di operazioni sospette alla UIF, senza che i primi (SUAP) possano esserne stati informati [(vedasi art. 1, punto 7 delle direttive UIF: “Le Pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.”)].

La UIF, ricevuta (tramite l’apposita piattaforma informatizzata, criptata) la comunicazione di operazioni sospette, dopo avere attuato l’istruttoria di propria pertinenza ha inoltrato il tutto alla Guardia di Finanza, quale organo di polizia giudiziaria deputato che, a sua volta, all’esito delle attività di competenza ha provveduto a formalizzare la comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, a seguito della quale è stato iscritto il fascicolo processuale.

In questa fase di trattazione (indagini preliminari), è normale prassi che l’Autorità Giudiziaria disponga l’acquisizione o il sequestro degli atti ritenuti utili ai fini probatori per il procedimento penale, atti tra i quali è inevitabile verrà a trovarsi anche la SCIA, presentata al SUAP, che avrebbe dovuto “insospettire” l’istruttore della pratica;

rilevando gli investigatori quest’ultima circostanza (ipotesi di omissione di atti d’ufficio), la diretta, automatica, conseguenza sarà che il soggetto interessato (istruttore della pratica), inevitabilmente, verrà “convocato” per fornire i chiarimenti del caso.

Diversamente, adempiendo al dovere d’ufficio, tutte conseguenze (seppure ipotetiche) sopra descritte non avranno motivo di esistere, potendosi qualificare l’adempimento al pari di un “salvacondotto”, attestante l’obiettività ed il corretto assolvimento dei propri compiti.
Sul punto è opportuno sottolineare il fatto che, per sentirsi tutelato, l’istruttore dell’ipotetica pratica presso il SUAP non è necessario che espleti tutta l’istruttoria fino alla comunicazione alla UIF, è sufficiente, infatti, che egli attui gli approfondimenti compatibili con le proprie abilitazioni (accesso alle banche dati) fornendo (riservatamente) il relativo esito al proprio referente antiriciclaggio, o al responsabile antiriciclaggio, ciò in base all’organizzazione dell’ente di appartenenza.

Addirittura, nel caso in cui l’interessato non fosse abilitato rispetto ad alcuna banca dati, sarà sufficiente che egli segnali i propri dubbi e/o perplessità al referente antiriciclaggio di riferimento, al quale spetterà dare corso alla successiva trattazione.
Copia di tale segnalazione “riservata”, opportunamente conservata, avrà la stessa valenza del menzionato “salvacondotto” nell’ipotesi in cui, chi avrebbe dovuto provvedere all’ulteriore trattazione, l’abbia poi omessa.

Non sono presenti aree di interesse

Commenti

Nessun commento

Non c'è ancora nessun commento

Lascia un commento

Occorre effettuare il login per inviare un commento

In collaborazione con

Logo Avviso Pubblico Logo Fondazione Cariplo Logo La Banda degli Onesti Logo Manager White List