04|03
2022
di Paola Pastorino
Beni confiscatiBeni immobili confiscati come rifugio al popolo ucraino
Art. 48 (D. Lgs 159/2011)
4-bis. Fermi restando i vincoli connessi al trasferimento nel patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al comma 3, lettera c), rientra l’impiego degli immobili, tramite procedure ad evidenza pubblica, per incrementare l’offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale anche qualora l’ente territoriale ne affidi la gestione all’ente pubblico a ciò preposto.
In base all'art. 48 comma 4bis del codice antimafia (D. Lgs 159/2011) i comuni che hanno beni immobili destinati dall'ANBSC che sono stati inseriti nel patriminio indisponibile del Comune, possono assegnarli a scopo istituzionale per emergenza abitativa a persone in particolari condizioni di disagio economico e sociale.
Pertanto, i rifugiati provenienti dall'Ucraina possono essere ceduti in locazione (anche simbolica) presso questi beni immobili confiscati alla criminalità previa opportuna creazione di una graduatoria creata per lo scopo istituzionale emergenza abitativa.
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